Un vero trattato di diritto romano si chiama accordo, la cui conclusione implica il trasferimento di una certa cosa da una delle parti all'altra. A differenza dei semplici accordi informali, un vero e proprio accordo ha determinati motivi per entrare in vigore, e prevede anche l'obbligo di una delle parti di restituire il bene ricevuto in precedenza.
Trattato in diritto romano
Nel diritto romano non esiste una definizione esplicita e chiara di contratto come tipologia di obbligazione. Tuttavia, dalle caratteristiche dei singoli contratti, si può stabilire che qualsiasi contratto è principalmente un accordo tra due parti che ha conseguenze legali.
I contratti reali differivano da tutti gli altri nella semplicità dell'ordine di esecuzione. Non erano necessarie formalità per concluderli. Bastava avere un accordo e una cosa trasferita da una delle parti all'altra.
La seconda caratteristica dei contratti reali era che non erano mai astratti, erano sempre implementati solo su una certa base.
Nel diritto romano erano di grande importanza quattro tipi di contratti: mutuo, prestito, prestito, deposito.
vero contratto
Un vero e proprio contratto è un contratto che stabilisce obblighi determinati dalle parti attraverso il trasferimento di una cosa. C'erano diversi tipi di contratti reali:
Contratto di mutuo
Questo tipo di contratto era caratterizzato dal fatto che la cosa veniva trasferita dal debitore al creditore per una certa somma di denaro ricevuta dal creditore. Se questa somma di denaro non veniva restituita in tempo, allora il debitore perdeva la cosa trasferita al creditore, ed essa diventava di proprietà di quest'ultimo. Gli obblighi del creditore comprendevano un atteggiamento attento e prudente nei confronti della cosa, poiché poteva essere restituita al debitore in caso di pagamento del debito.
Contratto di prestito
Questo tipo di contratto era caratterizzato dal fatto che una delle parti (il prestatore) trasferiva all'altra parte (il prestatore) una cosa in uso gratuito per qualche tempo. Successivamente, la parte ricevente era obbligata a restituire la cosa allo scadere del termine di utilizzo intatta. Il mutuatario era pienamente responsabile della sicurezza dell'oggetto ricevuto. Le eccezioni erano i casi in cui una cosa veniva danneggiata per caso.
Il prestito in questo contratto è stato concesso per un tempo strettamente definito, ma esisteva anche un tipo di prestito che poteva essere fornito "on demand". Era chiamata la precaria.
Contratto di prestito
In questo tipo di contratto, una delle parti (il prestatore) forniva all'altra parte (il mutuatario) delle cose o una certa somma di denaro. L'obbligo del mutuatario era che alla scadenza di un periodo predeterminato o su richiesta, dovesse restituire le cose e il denaro specificati.
Contratto di stoccaggio
Tale accordo era caratterizzato dal fatto che una delle parti (il depositante) trasferiva all'altra parte (il depositante) una cosa in deposito gratuito per un certo periodo. La cosa non doveva appartenere al depositante, poteva essere proprietà di qualcun altro.
In base a questo accordo, il depositario non diventava nemmeno il proprietario, il proprietario della cosa, la conservava solo per il periodo specificato nell'accordo. Non aveva il diritto di usare questa cosa, affittarla o affittarla. Poiché il contratto era a titolo gratuito, il depositario non era tenuto a prestare particolare attenzione a tale questione. Ma in caso di danno intenzionale o per colpa grave, doveva risarcire tutti i danni causati alla proprietà di qualcun altro.